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Cassazione 8630/2026: la Tabella Unica Nazionale si applica anche ai sinistri precedenti al 2025

Con la sentenza n. 8630/2026, la Corte di Cassazione è intervenuta su una questione di grande impatto pratico: quale criterio utilizzare per la liquidazione del danno biologico da macropermanenti nei sinistri avvenuti prima dell'entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (TUN).

La risposta della Corte segna un punto di svolta: pur escludendo una retroattività diretta, la TUN diventa il parametro equitativo privilegiato anche per il passato.

Il caso nasce da un sinistro stradale del 2021, rispetto al quale il Tribunale di Milano si è interrogato su quale tabella applicare per il risarcimento del danno non patrimoniale: le tradizionali tabelle milanesi oppure la nuova Tabella Unica Nazionale, entrata in vigore il 5 marzo 2025. Il dubbio non è teorico: l'applicazione dei due criteri porta a risultati economici diversi, anche significativi.

La Corte esclude in modo netto che la TUN possa applicarsi retroattivamente in senso tecnico. La normativa, infatti, limita espressamente la sua efficacia ai sinistri verificatisi dopo il 5 marzo 2025. Tuttavia, la Cassazione introduce una soluzione innovativa: la TUN può essere utilizzata in via indiretta, non come norma vincolante ma come criterio di riferimento per la liquidazione equitativa del danno.

In altre parole, il giudice non è obbligato per legge a usarla nei casi anteriori, ma può — e secondo la Corte deve tendenzialmente — adottarla come parametro per determinare il risarcimento. Il cuore della decisione sta nel richiamo agli artt. 1226 e 2056 c.c., che fondano la liquidazione del danno non patrimoniale sul principio di equità.

Secondo la Cassazione, l'equità non è arbitrio ma criterio giuridico, deve garantire sia giustizia del caso concreto sia uniformità di trattamento, e necessita di parametri oggettivi per evitare disparità. In questo contesto, le tabelle — milanesi o nazionali — sono strumenti che orientano l'equità ma non la sostituiscono.

La Corte individua diverse ragioni per privilegiare la TUN: uniformità nazionale (evita differenze territoriali nei risarcimenti), fonte normativa (ha una base legale, a differenza delle tabelle giurisprudenziali), criteri aggiornati (riflette l'evoluzione più recente del sistema risarcitorio) e struttura coerente (mantiene il sistema a punto variabile già consolidato).

Le tabelle di Milano restano in vigore ma cambiano ruolo: non sono più il parametro esclusivo bensì un riferimento integrativo. La motivazione del giudice diventa decisiva: dovrà spiegare perché ha scelto un criterio piuttosto che un altro.

In conclusione, la sentenza 8630/2026 rappresenta una svolta sistemica: la TUN diventa il faro per la liquidazione del danno biologico in tutti i sinistri, anche quelli del passato. Per chi ha subito un sinistro prima del 2025 e deve ancora ottenere il risarcimento, questa sentenza apre nuove prospettive di tutela.

Fonte: Diritto.it