Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per chiunque abbia subito un danno alla salute in un incidente stradale: la liquidazione del danno non patrimoniale. La sentenza chiarisce che il mancato utilizzo delle Tabelle Milanesi da parte del giudice di merito non costituisce di per sé un vizio di legittimità — purché la liquidazione sia adeguatamente motivata e rispetti i criteri di equità.
Questo orientamento, commentato in un approfondimento del Sole 24 ORE a firma di Paola Rossi, si inserisce nel quadro della Tabella Unica Nazionale (TUN), entrata in vigore il 5 marzo 2025 con il DPR n. 37/2025. La TUN ha introdotto un sistema uniforme di quantificazione del danno biologico su tutto il territorio nazionale, ma la sua applicazione ai sinistri antecedenti resta oggetto di dibattito.
Proprio su questo punto la Cassazione si è già espressa in aprile 2026 (sentenza commentata da Diritto.it e DB - Non solo Diritto Bancario), affermando che la TUN può essere utilizzata come parametro equitativo anche per i sinistri anteriori al 5 marzo 2025. In pratica: il giudice non è obbligato ad applicare la TUN ai vecchi sinistri, ma può farlo se ritiene che produca un risultato più equo rispetto alle Tabelle Milanesi o ad altri criteri.
Cosa significa in concreto per chi ha subito un incidente? Che la quantificazione del danno biologico non è più una formula automatica, ma richiede una valutazione caso per caso. La presenza di postumi permanenti, l'età del danneggiato, l'impatto sulla vita quotidiana e professionale: tutti questi fattori devono essere considerati e motivati nella perizia medico-legale.
Per questo motivo — e qui arriviamo al consiglio pratico — è oggi più importante che mai farsi assistere da professionisti esperti nella fase di apertura e gestione del sinistro. Una perizia medico-legale ben strutturata, che documenti analiticamente ogni voce di danno (biologico, morale, esistenziale, patrimoniale), è lo strumento più efficace per ottenere un risarcimento equo, sia in fase stragiudiziale che in giudizio.
Il messaggio chiave della Cassazione è chiaro: ciò che conta non è la tabella in sé, ma la completezza e la congruità della motivazione. Un risarcimento può essere considerato corretto anche senza l'uso delle Tabelle Milanesi, purché il giudice spieghi perché ha scelto un criterio diverso e dimostri che il risultato è equo.