Con l'ordinanza n. 18118 depositata il 5 giugno 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha emesso una pronuncia destinata a fare giurisprudenza in materia di danno riflesso da sinistro stradale. Il caso nasce da un incidente avvenuto il 3 maggio 2009 a Fermo, in cui rimasero gravemente feriti sia il conducente di un veicolo sia la moglie trasportata a bordo.
La Corte d'Appello di Ancona aveva liquidato al marito della vittima un risarcimento di 15.000 euro a titolo di danno riflesso — cioè il pregiudizio subito dai familiari della vittima principale a causa delle gravi lesioni da quest'ultima patite. Il problema? La Corte marchigiana non aveva spiegato né quali prove avesse esaminato, né con quale ragionamento fosse arrivata a quella cifra. Si era limitata ad affermare che le lesioni avevano «ragionevolmente inciso sulla vita familiare per cinque mesi».
La Cassazione è stata netta: «l'equità non è sinonimo di arbitrio». I giudici di legittimità, richiamando la propria giurisprudenza consolidata (ordinanza n. 1540/2023), hanno ricordato che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale esige comunque l'esplicitazione dei presupposti fattuali e dei criteri di computo. Una formula assertoria e generica — hanno scritto — non soddisfa il «minimo costituzionale della motivazione» elaborato dalle Sezioni Unite (sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014). In pratica: il giudice non può limitarsi a tirare a indovinare; deve spiegare come è arrivato a quella cifra, altrimenti la sentenza è nulla.
Cosa significa per chi ha subìto un sinistro? Se sei il familiare di una persona gravemente ferita in un incidente stradale — coniuge, figlio, genitore — hai diritto al risarcimento del danno riflesso, cioè del danno non patrimoniale che deriva dalla sofferenza e dallo sconvolgimento della tua vita familiare causato dalle lesioni del tuo caro. Ma attenzione: questo danno va provato e il giudice deve motivare adeguatamente la liquidazione. Se la sentenza si limita a una formula generica, è impugnabile in Cassazione.
L'ordinanza offre anche altri due spunti importanti. Il primo riguarda la CTU medico-legale: la Cassazione ha ribadito che la valutazione del consulente tecnico è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non risulti manifestamente illogica. Il secondo riguarda le spese processuali: i trasportati che vengono chiamati in giudizio senza che nei loro confronti sia formulata alcuna domanda non possono vedersi addossare le spese per generici richiami al litisconsorzio.
Il caso è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Ancona, che dovrà rifare i conti — questa volta motivandoli — anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Se hai subìto un sinistro stradale e vuoi capire se hai diritto al risarcimento del danno riflesso per i tuoi familiari, contattaci: i nostri esperti analizzeranno il tuo caso e ti guideranno nella richiesta di risarcimento.