Una sentenza di merito depositata nel febbraio 2026 ha affrontato un tema di grande rilevanza pratica per chi subisce un incidente stradale con responsabilità concorsuale: il danno biologico risarcibile non può essere decurtato per il solo fatto che il danneggiato percepisca prestazioni previdenziali dall'INPS.
Il caso riguardava un automobilista che, coinvolto in un incidente con concorso di colpa al 50%, aveva riportato lesioni con postumi permanenti. L'assicurazione del responsabile aveva proposto una liquidazione ridotta, sostenendo che la rendita di inabilità temporanea percepita dall'INPS dovesse essere detratta dal risarcimento del danno biologico. Il tribunale ha respinto questa tesi, affermando un principio chiaro: le prestazioni previdenziali e il danno biologico risarcibile operano su piani giuridici diversi e non sono tra loro compensabili.
Il danno biologico, spiega la sentenza, è una voce di danno non patrimoniale che risarcisce la lesione dell'integrità psicofisica in sé considerata, indipendentemente dalle conseguenze reddituali. Le prestazioni INPS, invece, hanno natura previdenziale-assistenziale e rispondono a una logica di protezione sociale. Sono cumulabili con il risarcimento del danno biologico, e l'eventuale compensazione può operare solo con il danno patrimoniale da lucro cessante — cioè la perdita di reddito — e solo nei limiti in cui le due voci coprano lo stesso pregiudizio.
Questo principio è particolarmente rilevante per i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e tutti coloro che, a seguito di un incidente, si trovano a dover gestire contemporaneamente la pratica di risarcimento e le prestazioni previdenziali. Il messaggio è chiaro: il diritto al risarcimento integrale del danno biologico non viene intaccato dal fatto di ricevere, legittimamente, prestazioni dall'INPS o da altri enti previdenziali.
La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato (ex plurimis, Cass. n. 28169/2022 e Cass. n. 13233/2023), che distingue nettamente tra danno biologico (voce non patrimoniale) e danno da perdita di capacità lavorativa (voce patrimoniale). Solo su quest'ultima può operare la cosiddetta "compensatio lucri cum damno" con le indennità previdenziali.
Per chi sta affrontando una pratica di risarcimento dopo un incidente, il consiglio è di non accettare decurtazioni automatiche da parte dell'assicurazione e di far verificare da un legale specializzato la corretta distinzione tra le voci di danno. Un errore nella liquidazione può costare migliaia di euro.