Dal 16 luglio 2026 i monopattini elettrici senza assicurazione RC non possono più circolare sulle strade italiane. Dopo l'introduzione del casco obbligatorio e del contrassegno identificativo (il cosiddetto targhino), la riforma della micromobilità arriva così al passaggio più delicato: una vera polizza di responsabilità civile dei veicoli, appartenente al ramo 10 e costruita secondo le regole della RC Auto.
Il contratto assicurativo deve identificare il monopattino attraverso il codice del targhino e il collegamento telematico con le banche dati della Motorizzazione civile e dell'Ania. Senza questo collegamento, la copertura non risulta verificabile dagli organi di polizia. La svolta rafforza la posizione di pedoni, ciclisti, automobilisti e altri utenti della strada: chi subisce un incidente può rivolgersi alla compagnia del responsabile, contando sui medesimi massimali minimi applicati ad auto e motocicli.
Il nuovo impianto, tuttavia, non nasce privo di zone grigie. Ed è qui che chi subisce un sinistro deve prestare la massima attenzione. Il primo limite riguarda il sistema del risarcimento diretto: per almeno due anni i sinistri causati dai monopattini rimarranno fuori da questo meccanismo. In pratica, se vieni tamponato o investito da un monopattino, non puoi rivolgerti alla tua compagnia per ottenere il risarcimento rapido (come avviene con il CID tra auto). Dovrai invece agire con la procedura ordinaria, rivolgendoti direttamente all'assicurazione del responsabile o, in caso di contestazioni, avviare un'azione legale.
Questo significa tempi più lunghi, maggiore incertezza e la necessità di raccogliere prove più solide — dalle testimonianze ai filmati delle telecamere di sorveglianza. Un aspetto che la maggior parte dei media generalisti ha trascurato, ma che ha un impatto concreto sulla tutela dei danneggiati. Se subisci un sinistro con un monopattino, non aspettarti la stessa rapidità di liquidazione che avresti con un normale sinistro auto.
Il secondo limite è ancora più delicato: il raccordo tra l'assicurazione del monopattino e il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. L'operatività del Fondo è stata annunciata da una circolare ministeriale, ma il richiamo legislativo coinvolge un titolo diverso del Codice delle Assicurazioni, creando un'incertezza normativa che potrebbe tradursi in difficoltà pratiche per i danneggiati. Il Fondo di Garanzia è lo strumento che interviene quando il responsabile del sinistro non è assicurato o non viene identificato: se questo raccordo non è solido, chi viene investito da un monopattino privo di copertura (o in fuga) rischia di trovarsi senza tutela.
Sul fronte sanzioni, chi circola senza assicurazione RC rischia una multa da 100 a 400 euro. Una cifra non trascurabile, ma probabilmente insufficiente come deterrente se confrontata con il costo della polizza (fino a 55 euro l'anno secondo alcune stime). La riforma ha richiesto diversi provvedimenti attuativi e una piattaforma informatica dedicata: dopo le difficoltà tecniche segnalate dall'Ania, Mimit e Mit hanno concesso alle imprese sessanta giorni per completare l'adeguamento, fissando l'avvio al 16 luglio.
Prima della riforma, un proprietario poteva proteggersi con una garanzia per la responsabilità civile personale inclusa nella polizza del capofamiglia — ma solo se le condizioni contrattuali coprivano esplicitamente i danni da monopattino. Quel contratto non era obbligatorio e non offriva le stesse garanzie riservate dalla legge alle vittime della strada. Oggi la polizza famiglia può integrare ma non sostituire l'assicurazione obbligatoria.
In conclusione: l'obbligo RC per monopattini è un passo avanti importante per la sicurezza stradale, ma chi subisce un sinistro deve sapere che per i prossimi due anni la strada verso il risarcimento sarà più lunga e tortuosa rispetto a un normale incidente tra auto. Se sei stato coinvolto in un sinistro con un monopattino, raccogli subito tutte le prove disponibili e rivolgiti a un professionista per valutare la strategia migliore.