In un sinistro stradale, uno degli ostacoli più frequenti al pieno risarcimento è il concorso di colpa: la compagnia assicurativa eccepisce che anche il danneggiato ha contribuito a causare l'incidente, riducendo così proporzionalmente l'indennizzo.
Ma cosa succede quando un testimone racconta una dinamica diversa da quella ricostruita dal perito assicurativo?
La giurisprudenza recente, riportata da Responsabile Civile, chiarisce un punto fondamentale: la prova testimoniale può superare la presunzione di concorso di colpa, anche in assenza di una consulenza tecnica cinematica.
Il principio è semplice ma potente: quando la versione del danneggiato è confermata da un testimone terzo e credibile, il giudice può ritenere provata l'esclusiva responsabilità dell'altro conducente, superando le contestazioni della compagnia.
Questo vale in particolare nei casi di tamponamento, mancata precedenza e sorpasso azzardato — le tre casistiche dove le compagnie più spesso eccepiscono il concorso di colpa per ridurre il risarcimento.
Cosa fare in pratica se ti trovi in questa situazione? La cosa più importante è raccogliere immediatamente i contatti dei testimoni sul luogo del sinistro. Nome, cognome, numero di telefono: sembra banale, ma è il dato che fa la differenza tra un risarcimento pieno e uno dimezzato.
Se il testimone non può presentarsi in udienza, la sua dichiarazione scritta con firma autenticata può comunque essere prodotta come prova atipica, anche se con valore probatorio inferiore.
Il consiglio pratico: non accettare mai passivamente l'addebito del concorso di colpa solo perché la compagnia lo eccepisce. Un testimone credibile può cambiare completamente l'esito della pratica risarcitoria.
Fonte: Responsabile Civile, 28 luglio 2026.